Le novità sul Decreto CER/CACER

Comunità Energetiche

Come vi abbiamo accennato precedentemente, il 24 gennaio è entrato in vigore il decreto sulle Comunità Energetiche, approvato dall’ARERA e dal MASE. 
Il 28 febbraio, poi, sono state pubblicate le regole operative e, ora, entro l’8 aprile, il GSE pubblicherà il portale attraverso il quale si potrà fare la richiesta.

Il decreto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione attraverso la definizione di incentivi che sostengono l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia elettrica.


I beneficiari degli incentivi, quindi, sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER) che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.


Le CACER possono essere:

  • Comunità energetiche rinnovabili (CER): costituite da persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazioni, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT;
  • Gruppi di autoconsumatori collettivi: possono essere costituiti da tutti, anche dalle grandi imprese e dalle PA centrali, purché siano connessi tutti alla stessa cabina primaria;
  • Autoconsumatori individuali a distanza: qualunque cliente può consumare a distanza a patto che sia intestatario di entrambi i punti di connessione e prelievo.

Per tutti e tre i gruppi, sarà necessario rispettare alcuni importanti requisiti:

  • la potenza nominale massima, o dell’ intervento di potenziamento, è non superiore a 1MW;
  • l’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti è successivo alla data di entrata in vigore del decreto;
  • le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del D.L. n. 199 del 2021;
  • le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti pare delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
  • possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative;
  • gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di euro per impresa per progetto.

Gli incentivi si differenziano in:

  • tariffa incentivante sull’energia prodotta e condivisa, diretta a tutto il territorio nazionale e a far risparmiare sui costi dell’energia coloro che costituiscono una comunità. La tariffa si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentiva pari a 5GW, e comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.
  • contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili, finanziati dal PNRR, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Tale contributo si applica fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno.

I due benefici sono cumulabili tra loro.


L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it e la domanda deve essere corredata dalla documentazione per la verifica del rispetto dei requisiti, sulla base delle regole operative stabilite dal Gse. Inoltre, il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025.


Il costo dell’investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari a:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore fino a 200 kW e fino a 1.000 kW.

Le spese ammissibili per le CER sono le seguenti:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni: tali spese sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso al finanziamento;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzione lavori, sicurezza;
  • collauti tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto: tali spese sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso al finanziamento.

Le spese appena citate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW per impianti fino a 10 kW;
  • 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.110 €/kW per potenza superiore a 299 kW e fino a 600 kW;
  • 1.500 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

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